Parte IVTitolo II

Art. 120

Prova

In vigore dal 23 ott 2005
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell', comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-120

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