Parte IV›Titolo II
Art. 121
Pluralità di responsabili
In vigore dal 23 ott 2005
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-121