Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 apr 2005
1. I titolari di un certificato di esame CE della progettazione o di un certificato CE di conformità del tipo rilasciato per un dispositivo medico di cui all', comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedono agli organismi di cui all', un certificato complementare di esame CE della progettazione o un certificato complementare CE di conformità del tipo che attesti l'osservanza delle modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi medici di cui all', comma 1, per i quali è stato rilasciato un certificato di esame CE della progettazione o un certificato CE di conformità del tipo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè il titolare di tale certificato abbia richiesto il certificato integrativo di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-06;67#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo