Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2005
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 46 del 1997», si applicano le seguenti definizioni:
a) cellula: la più piccola unità organizzata di qualsiasi forma vivente capace di esistenza indipendente e di autorigenerarsi in ambiente idoneo;
b) tessuto: una organizzazione di cellule e/o di componenti extracellulari;
c) derivato: un materiale ottenuto da un tessuto animale mediante un processo di fabbricazione, come, ad esempio, collagene, gelatina, anticorpi monoclinali;
d) non vitale: non suscettibile di metabolismo o moltiplicazione;
e) agenti trasmissibili: entità patogene non classificate, prioni ed entità quali gli agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie;
f) riduzione, eliminazione o rimozione: un processo mediante il quale vengono ridotti, eliminati o rimossi gli agenti trasmissibili al fine di prevenire infezioni o reazioni patogene;
g) disattivazione: un processo mediante il quale viene ridotta la capacità di agenti trasmissibili di causare infezioni o reazioni patogene;
h) Paese di origine: il Paese in cui l'animale è nato, è stato allevato e/o è stato macellato;
i) materiali di base: le materie prime o altri prodotti di origine animale e dai quali, o tramite i quali, vengono fabbricati i dispositivi di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-06;67#art-2