Art. 4
Verifica nei confronti degli organismi notificati
In vigore dal 29 apr 2005
1. I Ministeri della salute e delle attività produttive verificano che gli organismi notificati a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 46 del 1997 abbiano conoscenze aggiornate dei dispositivi di cui all', comma 1, del presente decreto, al fine di valutarne la conformità con il decreto legislativo n. 46 del 1997 e con le modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Se sulla base della verifica di cui al comma 1 è necessario che i Ministeri della salute e delle attività produttive modifichino i compiti degli organismi notificati, essi notificano tali modificazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-06;67#art-4