Art. 3

Valutazione di conformità

In vigore dal 29 apr 2005
1. Prima di presentare domanda di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1997, i produttori dei dispositivi medici di cui all', comma 1, applicano il sistema di analisi e gestione del rischio di cui all'allegato 1 al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-06;67#art-3

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Valutazione di conformità (Art. 3 Attuazione della direttiva 2003/32/CE concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.) — Testo vigente | Portale Normativo