Art. 6
Autorità competente per la garanzia di conformità
In vigore dal 29 apr 2005
1. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti necessari per garantire che i dispositivi medici di cui all', comma 1, siano immessi in commercio e messi in servizio solo se conformi al decreto legislativo n. 46 del 1997 e alle modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Il Ministero della salute comunica alla regione territorialmente interessata, per opportuna conoscenza, l'elenco degli stabilimenti che fabbricano i dispositivi di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-06;67#art-6