Sez. II
Art. 7
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 25 del regolamento
In vigore dal 14 mag 2005
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purchè tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70#art-7