Capo II
Art. 11
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 4 del regolamento
In vigore dal 14 mag 2005
1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi successive dell'immissione in commercio di tali prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM o da esse costituiti, destinati all'uso diretto ed esclusivo come alimento o mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono essere sostituite dalla dichiarazione, corredata dall'elenco, prevista dall', paragrafo 3, del regolamento medesimo.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, in qualità di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all', paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all' del regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all', paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM indicate all', paragrafi 7 e 8, del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70#art-11