Sez. II

Art. 4

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del regolamento

In vigore dal 14 mag 2005
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette in commercio un alimento di cui all', paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per collettività, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all' del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento, purchè tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70#art-4

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Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del regolamento (Art. 4 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.) — Testo vigente | Portale Normativo