Capo V
Art. 9
Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.
In vigore dal 14 mag 2005
1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od è costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce violazione degli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70#art-9