Capo II

Art. 3

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del regolamento

In vigore dal 14 mag 2005
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento. 2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70#art-3

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Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del regolamento (Art. 3 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.) — Testo vigente | Portale Normativo