Art. 7
Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali
In vigore dal 25 mag 2019
1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Le riserve da valutazione relative alle attività e passività valutate al valore equo (fair value) nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all', comma 1, lettera b).
3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili.
4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili.
5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili.
6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.
Note all'articolo
- Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 19-quater, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-7