Art. 3
Bilancio consolidato
In vigore dal 22 mar 2005
1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell' redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell' hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-3