Art. 5
Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali
In vigore dal 22 mar 2005
1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-5