Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
In vigore dal 22 mar 2005
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all', comma 1, lettera e), le parole «operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V e V-bis»;
b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-10