Art. 12
Determinazione dell'Irap
In vigore dal 22 mar 2005
1. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al secondo periodo, determinano il valore della produzione netta ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla produzione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei predetti principi contabili internazionali. Nel rispetto dei vincoli dell'invarianza di gettito con riguardo a ciascuna delle categorie di contribuenti assoggettati all'imposta di cui allo stesso decreto n. 446 del 1997, con decreto regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in applicazione dei principi contabili internazionali.
2. Nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli , aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-12