Art. 2 bis
Facoltà di applicazione
In vigore dal 1 gen 2019
1. I soggetti di cui all' i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-2-bis