Art. 2 bis

Facoltà di applicazione

In vigore dal 1 gen 2019
1. I soggetti di cui all' i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-2-bis

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