Art. 7 bis
Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale
In vigore dal 31 dic 2024
1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell', si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile.
Quest'ultima:
a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' del presente decreto e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Note all'articolo
- Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 19-quater, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018".
- Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non trova piu' applicazione il comma 3 del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38#art-7-bis