Art. 7

Costi

In vigore dal 3 mar 2005
1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Pisanu, Ministro dell'interno Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-10;12#art-7

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