Art. 6
Casi di esclusione
In vigore dal 3 mar 2005
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-10;12#art-6