Art. 5
Ricorsi
In vigore dal 3 mar 2005
1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all', comma 2, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-10;12#art-5