Art. 2
Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione
In vigore dal 3 mar 2005
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorità nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», nonché i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorità nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea è il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualità della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all' del presente decreto.
3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, può essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell', commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorità che lo ha rilasciato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-10;12#art-2