Art. 7
7 / 7Costi
In vigore dal 3 mar 2005
1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-10;12#art-7