Art. 5
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 18 feb 2005
1. Le analisi e le prove di cui agli possono beneficiare di contributi finanziari della Comunità europea e possono essere realizzate solo da autorità statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato.
Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331#art-5