Art. 4

Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

In vigore dal 18 feb 2005
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformità delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario. 2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste. 3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere: a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi; b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica; c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331#art-4

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Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (Art. 4 Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.) — Testo vigente | Portale Normativo