Art. 2
Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di patate
In vigore dal 18 feb 2005
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste.
2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;
b) sementi e tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica;
c) sementi e tuberi-seme di patate commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331#art-2