Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 feb 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l' e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, e 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e succesive modificazioni; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331#art-1

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