Art. 5 · Disposizioni finanziarie

Art. 5

5 / 6

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 18 feb 2005
1. Le analisi e le prove di cui agli possono beneficiare di contributi finanziari della Comunità europea e possono essere realizzate solo da autorità statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331#art-5