Capo IV

Art. 9

Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

In vigore dal 30 dic 2004
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni previste all', commi 1, 2 e 3 e all' è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-9

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