Capo IV

Art. 11 bis

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 mar 2017
1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-11-bis

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