Capo IV
Art. 11
Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
In vigore dal 30 dic 2004
1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli , nonché quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, è attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le violazioni di cui all', commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
3. L'attuazione delle competenze di cui agli , comma 1, del Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attività previste dalle disposizioni vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-11