Art. 11 · Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
Capo IV

Art. 11

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Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

In vigore dal 30 dic 2004
1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli , nonché quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, è attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Per le violazioni di cui all', commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 3. L'attuazione delle competenze di cui agli , comma 1, del Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attività previste dalle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-11