Capo IV
Art. 8
Competenza agenti vigilatori
In vigore dal 30 dic 2004
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela di cui all', comma 1, lettera c), numero 1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli .
2. L'attività di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-8