Capo IV
Art. 9
9 / 13Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
In vigore dal 29 mag 2026
1. 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all' nonché dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-9