Art. 5

In vigore dal 26 ott 2004
1. All', comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251#art-5

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