Art. 7
In vigore dal 26 ott 2004
1. All'articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251#art-7