Art. 9
In vigore dal 26 ott 2004
1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251#art-9