Art. 10
In vigore dal 26 ott 2004
1. All'articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251#art-10