Art. 15
In vigore dal 26 ott 2004
1. L'articolo 68 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Rinunzie e transazioni). - 1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251#art-15