Art. 1

In vigore dal 26 ott 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l', ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. All', comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,». 2. All', comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251#art-1

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