Art. 22
Dotazioni finanziarie
In vigore dal 9 lug 2004
1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli , come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell', ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli , si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell', comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-22