Art. 21
Intesa tra Stato e regioni
In vigore dal 9 lug 2004
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-21