Art. 23
Abrogazione norme
In vigore dal 9 lug 2004
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-23