Art. 23

Abrogazione norme

In vigore dal 9 lug 2004
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-23

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Abrogazione norme (Art. 23 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.) — Testo vigente | Portale Normativo