Art. 23 bis

Disposizioni transitorie.

In vigore dal 28 dic 2004
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all', comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992.
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