Art. 17

Promozione dell'associazionismo

In vigore dal 9 lug 2004
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-17

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