Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 30 lug 2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione delle disposizioni di cui agli è punita con l'ammenda da euro duemila a euro ventimila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli è punita con la sanzione amministrativa da euro quattromila a euro diciottomila. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli è punita con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli , comma 1, e 10 è punita con la sanzione amministrativa da euro tremilacinquecento a euro ventimila. 5. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169#art-15

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