Art. 13
Vigilanza
In vigore dal 30 lug 2004
1. Il Ministero della salute definisce annualmente di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un piano di vigilanza sui prodotti di cui al presente decreto, considerate le problematiche emergenti nel settore e sentita la Commissione di cui all'.
2. Il piano di vigilanza di cui al comma 1 è svolto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169#art-13