Art. 14
T a r i f f e
In vigore dal 30 lug 2004
1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' e per l'esame delle etichette trasmesse ai sensi dell' sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e relative modalità di versamento da stabilirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detto decreto viene aggiornato ogni due anni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169#art-14