Art. 19

Norme transitorie

In vigore dal 30 lug 2004
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° agosto 2005, non conformi al presente decreto ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono continuare ad essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Marzano, Ministro delle attività produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169#art-19

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Norme transitorie (Art. 19 Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.) — Testo vigente | Portale Normativo