Art. 19
Norme transitorie
In vigore dal 30 lug 2004
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° agosto 2005, non conformi al presente decreto ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono continuare ad essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Marzano, Ministro delle attività produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169#art-19